Articolo 976 del codice dell'ordinamento militare

Art. 976. Nozione((1.Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare e' stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito.))2.Le successive assegnazioni di sede di servizio avvengono d'autorita' o a domanda. 3.Il cambiamento di incarico nella stessa sede di servizio non comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento di trasferimento.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2014
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