Articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1475.Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero1.La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. ((2.In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze))3.I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. 4.I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.

Entrata in vigore il 17 maggio 2022
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