Articolo 108 del codice dell'ordinamento militare

Art. 108. (Armi e Corpi dell'Esercito italiano).1.L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.
2.Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o piu' funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, e' assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
a)Arma di fanteria;
b)Arma di cavalleria;
c)Arma di artiglieria;
d)Arma del genio;
e)Arma delle trasmissioni;
f)Arma dei trasporti e materiali;
g)Corpo degli ingegneri;
h)Corpo sanitario;
i)Corpo di commissariato.
3.Nel regolamento sono stabilite le specialita' delle ((Armi e dei Corpi)).
Entrata in vigore il 11 febbraio 2014

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