Articolo 982 del codice dell'ordinamento militare

Art. 982. Obblighi1.Il militare in congedo ((...)), richiamato o trattenuto, e' soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili.
2.Il militare in congedo e' in ogni caso soggetto alle disposizioni di stato riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2013
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