Articolo 909 del codice dell'ordinamento militare
Art. 909. Norme comuni alla riduzione dei quadri1.Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:
a)ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b)ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c)ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d)ufficiali in servizio permanente effettivo.
2.Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:
a)il Capo di stato maggiore della difesa;
b)i Capi di stato maggiore di Forza armata;
b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze;
c)il Segretario generale del Ministero della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti));
d)il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e)il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
f)gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.
3.Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta'.
4.Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
5.Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
6.Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facolta' di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.
7.Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
8.Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91.
9.Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
a)ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
b)ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta;
c)ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
d)ufficiali in servizio permanente effettivo.
2.Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:
a)il Capo di stato maggiore della difesa;
b)i Capi di stato maggiore di Forza armata;
b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze;
c)il Segretario generale del Ministero della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti));
d)il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e)il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
f)gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.
3.Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta'.
4.Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
5.Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
6.Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facolta' di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.
7.Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
8.Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91.
9.Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-04-04, n. 202406505Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione e rivitalizzazione delle leggi·
- annullamento di atti amministrativi·
- art. 112 c.p.a.·
- art. 2262 c.o.m.·
- art. 909 e 927 del D.Leg.vo 66/2010·
- carenza di interesse·
- compensazione delle spese·
- conversione dell'azione·
- diritto amministrativo·
- disparità di trattamento·
- esercizio del potere amministrativo·
- giudicato·
- improcedibilità del ricorso·
- limite di età per la cessazione dal servizio·
- ottemperanza delle sentenze·
- riabilitazione del premio anti-esodo·
- violazione dell'art. 97 Cost. e l. 241/90
2. TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-08-20, n. 202402882Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- compensazione delle spese·
- competenza territoriale del TAR·
- congedo assoluto·
- eccesso di potere·
- infermità invalidità·
- iscrizione nel ruolo d'onore·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- pensione privilegiata·
- violazione di art. 804 D.Lgs. 66/2010
3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-02, n. 202402065Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 2209-quater cod. ord. mil.·
- art. 2209-quinquies cod. ord. mil.·
- art. 2209-septies cod. ord. mil.·
- aspettativa per riduzione quadri·
- diritto del personale militare·
- disparità di trattamento·
- interesse legittimo·
- legittimità costituzionale·
- piano di programmazione triennale scorrevole·
- silenzio amministrativo
4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-09-09, n. 202211767Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione delle norme·
- cessazione dal servizio permanente a domanda·
- collocamento in ausiliaria·
- compensazione delle spese·
- diritti fondamentali·
- diritto costituzionale·
- diritto dell'Unione Europea·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza costituzionale·
- giusto procedimento amministrativo·
- irretroattività delle leggi·
- legittimità degli atti amministrativi·
- principio di buon andamento della pubblica amministrazione·
- principio di eguaglianza·
- principio di irragionevolezza·
- principio di ragionevolezza·
- principio di tempus regit actum·
- promozione "alla vigilia"
5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-24, n. 202204133Provvedimento:Leggi di più...- art. 12 D.P.R. 394/1995·
- art. 14 D.P.R. 395/1995·
- Consiglio di Stato·
- diritto alle ferie·
- diritto amministrativo·
- giurisprudenza amministrativa·
- impossibilità di fruizione delle ferie per motivi di servizio·
- monetizzazione delle ferie non godute·
- principio di non monetizzabilità delle ferie·
- TAR