Articolo 1907 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1907.(( (Personale esposto a particolari fattori di rischio) ))((1.I termini e le modalita' per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermita' o patologie tumorali sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresi' il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2010
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