Articolo 1060 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1060. Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta1.I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento e' composta dagli stessi membri e il militare e' sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversita' di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 1032.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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