Articolo 1051 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1051. Impedimenti, sospensione ed esclusione1.Non puo' essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. 2.Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:
a)rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; b)sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato; c)sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; d)in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. 3.Se eccezionalmente le autorita' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. 4.Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento ((o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri)), il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa la valutazione o, se il quadro e' stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione. 5.Al militare e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. 6.Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 7.Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione. 8.Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che e' stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilita' di transito da un ruolo a un altro.
1.Non puo' essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. 2.Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:
a)rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; b)sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato; c)sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; d)in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. ((2-bis.Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'articolo 950, non e' inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente.))3.Se eccezionalmente le autorita' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. 4.Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa la valutazione o, se il quadro e' stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione. 5.Al militare e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. 6.Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 7.Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione. 8.Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che e' stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilita' di transito da un ruolo a un altro.
Entrata in vigore il 22 aprile 2023

Sentenze160


  • 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-04-02, n. 202400245
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 1051 del Codice dell'Ordinamento Militare·
    • art. 178 c.p.·
    • art. 72 c.p.m.p.·
    • diritti dei militari·
    • esclusione da procedure di avanzamento·
    • legittimo affidamento·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • pena accessoria·
    • principio di ragionevolezza·
    • progressioni di carriera militare·
    • riabilitazione militare·
    • riabilitazione penale·
    • ricorso amministrativo·
    • violazione del principio di tassatività

  • 2. TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-10-31, n. 202301291
    Provvedimento:
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    • art. 1393 codice dell'ordinamento militare·
    • costituzionalità delle sanzioni disciplinari·
    • diritto di difesa·
    • disparità di trattamento·
    • ne bis in idem·
    • perdita del grado·
    • principio di immedesimazione delle forze armate·
    • principio di proporzionalità·
    • procedimento disciplinare·
    • risarcimento danni·
    • sanzione disciplinare·
    • sospensioni cautelari dal servizio·
    • termine per la conclusione del procedimento disciplinare·
    • valutazione discrezionale dell'amministrazione·
    • violazione dei doveri militari

  • 3. TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2022-12-21, n. 202201924
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 1051 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66·
    • art. 13 cod. proc. amm.·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • competenza territoriale·
    • detrazione di anzianità·
    • difetto di presupposto·
    • foro del pubblico impiego·
    • illegittimità derivata·
    • sanzione disciplinare·
    • sentenza in forma semplificata·
    • sospensione dal servizio

  • 4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-07-25, n. 202312561
    Provvedimento:
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    • annullamento della promozione·
    • art. 21 nonies L. 241/1990·
    • autotutela amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • ingiusta manifesta·
    • legittimo affidamento·
    • recupero delle somme indebitamente percepite·
    • rinvio a giudizio·
    • sospensione della valutazione·
    • violazione art. 1051 C.o.m.

  • 5. TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-04-24, n. 202400507
    Provvedimento:
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    • applicazione norma di legge·
    • art. 1051 D.lgs. n. 66/2010·
    • attività vincolata dell'amministrazione·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • eccesso di potere·
    • oscuramento delle generalità·
    • procedura di avanzamento nelle Forze Armate·
    • rinvio a giudizio·
    • sospensione aliquota di avanzamento·
    • spese di lite
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