Articolo 1375 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1375. Potesta' sanzionatoria di stato1.La potesta' sanzionatoria di stato compete al Ministro della difesa o autorita' militare da lui delegata; tutti i provvedimenti che concludono procedimenti disciplinari di stato devono essere motivati.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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