Articolo 983 del codice dell'ordinamento militare
Art. 983. Militare permanentemente inabile al servizio1.Il militare in congedo che, prima dei limiti di eta' stabiliti o della scadenza fissata dall'articolo 992, comma 2, lettera b), e' riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, e' collocato in congedo assoluto.