Articolo 1350 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1350.Condizioni per la applicazione delle disposizioni in materia di disciplina1.I militari sono tenuti all'osservanza delle norme sulla disciplina militare e sui limiti all'esercizio dei diritti, dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo, ferma restando la disciplina dettata per il personale in congedo.2.Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a)svolgono attivita' di servizio;b)sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;c)indossano l'uniforme;d)si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.3.Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformita' alle vigenti disposizioni.4.Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa in materia di disciplina militare, per quel che concerne i Corpi armati dello Stato, sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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