Articolo 1911 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1911.Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio1.In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. 2.Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076 ((, comma 1,)) e 1077, nonche' agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di eta' con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di <disposizione>>. 3.Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Entrata in vigore il 27 giugno 2012
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