Articolo 948 del codice dell'ordinamento militare

Art. 948. Ammissione in servizio permanente1.Al termine della ferma volontaria, i carabinieri che conservano l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli per qualita' morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente con determinazione del Comandante generale che puo' delegare tale facolta' ai comandanti di corpo.2.Possono ottenere altresi' l'ammissione al servizio permanente, con le modalita' di cui al comma 1, i marescialli che hanno un'anzianita' di servizio di almeno quattro anni.3.La domanda di rinuncia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui e' in forza il militare.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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