Articolo 885 del codice dell'ordinamento militare

Art. 885. Sospensione dall'impiego1.Il militare puo' essere sospeso dall'impiego per motivi penali, disciplinari o precauzionali.2.La sospensione dall'impiego come pena militare accessoria e' disciplinata dagli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace.3.La sospensione disciplinare e quella precauzionale sono disciplinate dal presente codice.
Nota all'art. 885:
- Il testo degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace e' il seguente:
« Art. 30 (Sospensione dall'impiego). - La sospensione dall'impiego, si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.»
«Art. 31 (Sospensione dal grado). - La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.».
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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