Articolo 885 del codice dell'ordinamento militare
Art. 885. Sospensione dall'impiego1.Il militare puo' essere sospeso dall'impiego per motivi penali, disciplinari o precauzionali.2.La sospensione dall'impiego come pena militare accessoria e' disciplinata dagli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace.3.La sospensione disciplinare e quella precauzionale sono disciplinate dal presente codice.
Nota all'art. 885:
- Il testo degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace e' il seguente:
« Art. 30 (Sospensione dall'impiego). - La sospensione dall'impiego, si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.»
«Art. 31 (Sospensione dal grado). - La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.».
Nota all'art. 885:
- Il testo degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace e' il seguente:
« Art. 30 (Sospensione dall'impiego). - La sospensione dall'impiego, si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.»
«Art. 31 (Sospensione dal grado). - La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.».