Articolo 874 del codice dell'ordinamento militare

Art. 874. Categorie di stato giuridico1.In base alla posizione di stato giuridico i militari si distinguono in:
a)militari in servizio permanente;b)militari in servizio temporaneo;c)militari in congedo.2.Tutti i militari sono collocati all'interno di una delle predette categorie in distinti ruoli.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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