Articolo 2052 del codice dell'ordinamento militare

Art. 2052.Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego1.Il periodo di servizio militare e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.2.Il servizio militare valutabile ai sensi del comma 1 e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonche' quello prestato successivamente. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico dell'INPDAP, indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal presente comma, cessano di essere corrisposti; le somme gia' erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attivita' o di quiescenza.
Note all'art. 2052:
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1987, n. 11.
- Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1991, n. 199, e' il seguente:
«Art. 1 (Servizi militari). - 1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al servizio militare di leva il corrispondente periodo di servizio di volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della L. 15 dicembre 1971, n. 1222 , e successive modificazioni.».
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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