Articolo 1055 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1055. Avanzamento ad anzianita' degli ufficiali1.L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo, con le modalita' previste dall'articolo 1071, commi 3 e 4.2.Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento.3.E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.4.Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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