Articolo 1053 del codice dell'ordinamento militare

Art. 1053. Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali1.Il ((15 settembre)) di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
a)gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 1093;
b)gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro;
c)gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.
1-bis.A decorrere dal 31 ottobre 2017, i contrammiragli del corpo del genio della Marina sono inclusi in un'aliquota unica di valutazione indipendentemente dalla specialita' di provenienza, con l'ordine di iscrizione derivante dall'anzianita' relativa definita a tal fine sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri in ordine successivo:
a)a parita' di anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dalla maggiore eta' anagrafica;
b)a parita' di eta' si raffrontano in successione le anzianita' assolute nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita';
c)se si riscontra parita' anche nell'anzianita' assoluta di nomina, e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo.
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8.
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8.
4.Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
Entrata in vigore il 1 ottobre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi