Articolo 1070 del codice dell'ordinamento militare
Art. 1070. Promozioni degli ufficiali1.La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.2.Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.