Articolo 912 del codice dell'ordinamento militare

Art. 912.(( (Durata dell'aspettativa). ))((1.I periodi di aspettativa per infermita' e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa.))
Entrata in vigore il 27 giugno 2012
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