Articolo 880 del codice dell'ordinamento militare

Art. 880. Categorie di personale in congedo1.I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:
a)ausiliaria; b)complemento; c)congedo illimitato; d)riserva; e)riserva di complemento; f)congedo assoluto. 2.L'ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente. 3.Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali. 4.Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma che cessano dal servizio temporaneo. 5.La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali. 6.I militari in congedo assoluto non sono piu' vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che puo' essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina. ((6-bis.L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado.))
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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