Articolo 975 del codice dell'ordinamento militare
Art. 975. Ufficiali1.Gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto.2.Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.