Articolo 17 del Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 17
Installazione di antenne


1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonche' le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.
Entrata in vigore il 15 settembre 2003
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