Articolo 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 3
((Esami))(( 1. In conformita' a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, gli esami per il conseguimento della patente consistono in una prova scritta o orale sugli argomenti indicati nel programma di cui al sub allegato D al presente allegato.
2. Per il superamento della prova di esame il candidato deve rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate. Con provvedimento del direttore generale per le attivita' territoriali sono disciplinate le modalita' e le procedure della prova d'esame, che puo' essere svolta anche con modalita' a distanza.
3. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravita' impedisce la partecipazione alle prove di esame anche con modalita' a distanza, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.
4. Ai candidati che abbiano superato la prova di esame e' rilasciata la certificazione HAREC (sub allegato E) ))
Entrata in vigore il 22 marzo 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi