Articolo 81 del codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 81.(( (Obblighi di trasmissione).))


((1.Il Ministero puo' imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilita' destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici.
Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.
2.Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi di trasmissione con periodicita' regolare.
Entrata in vigore il 31 maggio 2012

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