Articolo 88 del codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 88. Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico1.Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
L'istanza cosi' presentata avra' valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. ((Il richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.))2.Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
((3.Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.
4.La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9.))((ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale.
Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente))((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77))((9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente.))---------------AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le presenti modifiche si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2016.
Entrata in vigore il 31 maggio 2021

Sentenze391


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-22, n. 202307910
    Provvedimento:
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    • art. 171 d.lgs. 163/2006·
    • art. 21-ter l. 241/1990·
    • art. 93 d.lgs. 259/2003·
    • compatibilità con il diritto europeo·
    • competenza amministrativa·
    • concessioni di suolo pubblico·
    • interferenze con opere pubbliche·
    • interpretazione autentica delle norme·
    • oneri finanziari·
    • principio di specialità delle leggi·
    • regolamenti comunali·
    • rinvio pregiudiziale alla CGUE·
    • risoluzione delle interferenze·
    • tutela delle reti di comunicazione elettronica

  • 2. TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-02-23, n. 202400156
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimenti amministrativi·
    • autorizzazione per impianti di comunicazione elettronica·
    • conformazione del territorio·
    • eccesso di potere·
    • principio di capillarità delle infrastrutture di rete·
    • regolamento comunale per l'installazione di impianti di telefonia mobile·
    • silenzio assenso·
    • tutela ambientale·
    • violazione art. 21 nonies legge 241/1990·
    • violazione art. 87 d.lgs. 259/2003

  • 3. TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2023-03-21, n. 202300646
    Provvedimento:
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    • art. 18 del Programma di Fabbricazione·
    • art. 28 bis d.p.r. 380/2001·
    • art. 64 cod. proc. amm.·
    • art. 9 d.p.r. 380/2001·
    • compensazione delle spese·
    • deficit di urbanizzazione·
    • diniego di permesso di costruire·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • lotti interclusi·
    • permesso di costruire·
    • pianificazione urbanistica·
    • strumenti urbanistici attuativi·
    • urbanizzazione·
    • valutazione di impatto ambientale

  • 4. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202201537
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    • Agevolazioni·
    • Art. 63 D.lgs. 446/97·
    • Art. 93 D.lgs. 259/03·
    • Canone COSAP·
    • Canone Unico Patrimoniale·
    • Coefficienti di calcolo·
    • Cositing·
    • Direttiva 2014/61/UE·
    • Discrezionalità tecnica·
    • Eccesso di potere·
    • Impianti telefonia mobile·
    • Protocollo ANCI 2016·
    • Pubblica utilità·
    • Sindacato giurisdizionale·
    • Violazione di legge

  • 5. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-10-31, n. 202305920
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    • annullamento del parere·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • compensazione delle spese·
    • conferenza di servizi·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • motivazione del parere·
    • parere negativo della Soprintendenza·
    • procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata·
    • silenzio assenso·
    • spese di lite·
    • violazione art. 3 Legge 241/1990·
    • violazione art. 44 D.Lgs. 259/2003
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