Articolo 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 10
((Autorizzazioni generali speciali))((1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art. 144 del codice ha validita' fino a dieci anni e si consegue, al pari del relativo rinnovo, mediante presentazione o invio all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato L al presente allegato.
2. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato L non sono soggette a comunicazioni.
3. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui al modello sub allegato L va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali))
Entrata in vigore il 22 marzo 2021

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi