Articolo 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 14
Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHZ


1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze oltre i 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e
l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che
impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, e'
fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun
canale assegnato, nelle seguenti misure:





lunghezza di tratta o distanza equivalente collegamenti simplex a due frequenze o duplex euro fino a 2,5 km 150,00 fino a 7,5 km 300,00 fino a 15 km 600,00
Le tratte intermedie per una distanza massima fino a 15 km possono essere accorpate in una distanza equivalente ai soli fini del calcolo del contributo.
2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali
con larghezza di banda sotto indicata e' pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

larghezza di banda (MHz) coefficiente
3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, e' pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte coefficiente




4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Nel caso di utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz,
limitatamente alle tratte di lunghezza fino a 600 metri, il
contributo di cui al comma 1 e' ridotto dell'80 per cento.
Entrata in vigore il 15 settembre 2003
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