Articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche
Art. 34.(( (Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive) (art. 33 eecc e art. 12-bis Codice 2003) ))((1. Quando la misura prevista dall'articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un'impresa in applicazione dell'articolo 72 o 78 , in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l'articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui all'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, notifica all'Autorita' i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilita' con il diritto dell'Unione, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorita' puo' adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un'altra autorita' nazionale di regolamentazione.
2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorita' coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura piu' idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessita' di garantire una pratica regolamentare coerente.
3. L'Autorita' coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura piu' idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea.
4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorita' puo', alternativamente:
a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, nonche' il parere del BEREC;
b) mantenere il suo progetto di misura.
5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorita' comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo puo' essere prorogato per consentire all'Autorita' di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 23.
6. L'Autorita' motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972.
7. L'Autorita' puo' ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.))
2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorita' coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura piu' idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessita' di garantire una pratica regolamentare coerente.
3. L'Autorita' coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura piu' idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea.
4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorita' puo', alternativamente:
a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, nonche' il parere del BEREC;
b) mantenere il suo progetto di misura.
5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorita' comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo puo' essere prorogato per consentire all'Autorita' di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 23.
6. L'Autorita' motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui all'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972.
7. L'Autorita' puo' ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.))
1. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-04-13, n. 202306411Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera autoritativa·
- art. 34 d.lgs. 259/2003·
- cessazione della materia del contendere·
- contributo per le garanzie nelle comunicazioni·
- determinazione del contributo·
- diritti amministrativi·
- eccesso di potere·
- giustificazione delle spese amministrative·
- legittimità procedurale·
- principio di buona amministrazione·
- principio di chiarezza e trasparenza·
- principio di proporzionalità·
- rendiconto annuale dei costi amministrativi·
- rinvio per motivi aggiunti·
- ripartizione delle spese amministrative·
- sospensione del giudizio·
- trasparenza contabile·
- violazione art. 12 direttiva 2002/20/CE
2. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-06-12, n. 202309968Provvedimento:Leggi di più...- art. 12 direttiva 2002/20/CE·
- art. 34 d.lgs. 259/2003·
- contributo AGCOM·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- doppia imposizione·
- finanziamento AGCOM·
- ordinanza CGUE 29 aprile 2020, causa C-399/19·
- precedenti conformi·
- proporzionalità contributo·
- ricavi operatori telecomunicazioni·
- servizi intermedi accesso·
- servizi intermedi traffico·
- trasparenza costi AGCOM·
- vendita apparati hardware
3. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-06-12, n. 202309970Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera AGCOM·
- compensazione delle spese processuali·
- contributo per le garanzie nelle comunicazioni·
- deducibilità dei ricavi·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- proporzionalità del contributo·
- trasparenza dei costi amministrativi·
- vendita di apparati hardware·
- violazione art. 12 direttiva 2002/20/CE
4. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-12, n. 202407196Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 25 del Codice delle Comunicazioni elettroniche·
- autorizzazione generale per servizi di accesso condizionato·
- carenza di presupposti·
- controllo editoriale dei contenuti·
- difetto di istruttoria e di motivazione·
- dimostrazione del danno per la rivalutazione monetaria·
- direttive europee·
- diritti amministrativi·
- eccesso di potere·
- interpretazione di norme amministrative·
- mancato versamento contributi amministrativi·
- obbligo di autorizzazione·
- ripetizione di importi indebitamente versati·
- servizi correlati·
- servizi di comunicazione elettronica·
- travisamento dei fatti
5. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-02-21, n. 202403407Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera·
- art. 134 c.p.a.·
- cessazione della materia del contendere·
- contributo AGCom·
- delibera AGCom·
- divieto di doppia imposizione·
- giudice amministrativo·
- principio di proporzionalità·
- proporzionalità dei costi·
- rimessione al TAR·
- sentenza del Consiglio di Stato