Articolo 211 del codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 211. Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica1.E' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell'articolo 97.
Entrata in vigore il 15 settembre 2003
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