Articolo 207 del Codice di giustizia contabile


Art. 207

(Motivi di ricorso)


1. Le decisioni della Corte dei conti in grado d'appello o in unico grado, e quelle di cui all'articolo 144, possono essere impugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codice di procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Entrata in vigore il 7 settembre 2016

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