Articolo 73 del Codice di giustizia contabile


Art. 73

(Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni)

1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, puo' esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.

Entrata in vigore il 7 settembre 2016

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