Articolo 73 del Codice di giustizia contabile
Art. 73
(Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni)
1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, puo' esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.