Articolo 189 del codice delle assicurazioni private
Art. 189. Poteri di indagine1.L'((IVASS)) puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ((ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6)) nonche' ai soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione.
2.L'((IVASS)) puo' effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, ((...)) e dei soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione.((Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS puo', fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa.
L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.))
2.L'((IVASS)) puo' effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, ((...)) e dei soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione.((Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS puo', fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa.
L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.))