Articolo 262 del codice delle assicurazioni private

Art. 262. Concordato1.In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi ((dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza)), con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale ((dove l'impresa ha il centro degli interessi principali)). La proposta di concordato e' autorizzata dall'IVASS. ((45))((56))((60))((64))2.La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3.La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. L'IVASS puo' stabilire altre forme di pubblicita'.
4.Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5.In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso dall'IVASS. La sentenza e' pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 254.
6.Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.
7.Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualita' di assuntore del concordato medesimo e' legittimata, previa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, la CONSAP.

---------------AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma 2) che la modifica di cui al presente articolo si applica "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto". ---------------AGGIORNAMENTO (56)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. ---------------AGGIORNAMENTO (60)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. ---------------AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Entrata in vigore il 30 luglio 2020

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