Articolo 150 del codice delle assicurazioni private

Art. 150. Disciplina del sistema di risarcimento diretto1.Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ((Ministro dello sviluppo economico)), da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a)i criteri di determinazione del grado di responsabilita' delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b)il contenuto e le modalita' di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c)le modalita', le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d)i limiti e le condizioni di risarcibilita' dei danni accessori;
e)i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2.Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3.L'((IVASS)) vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.
Entrata in vigore il 15 giugno 2015
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