Articolo 311 septies del codice delle assicurazioni private
Art. 311-septies.(( (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale).))((1.L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.
2.Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, il destinatario puo' presentare all'IVASS deduzioni difensive e istanza di audizione, cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
3.L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4.Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
5.La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.))((45))------------AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
2.Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, il destinatario puo' presentare all'IVASS deduzioni difensive e istanza di audizione, cui puo' partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
3.L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4.Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
5.La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.))((45))------------AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Sentenze • 4
1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-07-19, n. 202312174Provvedimento:Leggi di più...- art. 311-sexies CAP·
- compensazione delle spese di lite·
- diritto di accesso agli atti amministrativi·
- principio di proporzionalità delle sanzioni·
- principio di tipicità delle sanzioni amministrative·
- procedura sanzionatoria IVASS·
- responsabilità amministrativa degli esponenti aziendali·
- responsabilità aquiliana·
- revisione interna·
- sanzioni amministrative·
- sistema di controllo interno·
- tutela della privacy·
- violazione dei doveri di diligenza
2. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-04-02, n. 202406360Provvedimento:Leggi di più...- art. 311 sexies d.lgs. 209/2005·
- criteri di valutazione della sanzione·
- determinatezza della contestazione·
- diligenza nella gestione aziendale·
- eccesso di potere·
- principio di proporzionalità·
- procedimento sanzionatorio·
- quantificazione della sanzione·
- regolamento IVASS·
- responsabilità degli esponenti aziendali·
- sanzione amministrativa·
- tutela degli assicurati·
- violazione norme di governance societaria
3. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-04-02, n. 202406355Provvedimento:Leggi di più...- accertamento delle violazioni amministrative·
- criteri di quantificazione della sanzione·
- determinatezza della contestazione·
- diritto amministrativo·
- diritto delle assicurazioni·
- eccesso di potere·
- principio di legalità e tipicità delle sanzioni amministrative·
- procedimento sanzionatorio·
- proporzionalità della sanzione·
- responsabilità degli esponenti aziendali·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- termine di decadenza per la notifica della contestazione·
- valutazione della rilevanza delle violazioni·
- violazione delle norme di governo societario·
- violazione del Regolamento IVASS
4. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-04-02, n. 202406357Provvedimento:Leggi di più...- accertamento delle violazioni amministrative·
- art. 311 sexies d.lgs. 209/2005·
- determinatezza della contestazione·
- diritto amministrativo·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- principio di buona amministrazione·
- proporzionalità della sanzione·
- quantificazione delle sanzioni·
- responsabilità degli esponenti aziendali·
- sanzione amministrativa·
- stabilità del sistema assicurativo·
- tutela degli assicurati·
- violazione delle norme di governo societario·
- violazione del regolamento IVASS