Articolo 247 del codice delle assicurazioni private

Art. 247. Adempimenti in materia di pubblicita'1.I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell'((IVASS)) nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sono altresi' riprodotti nel Bollettino.
2.L'((IVASS)), qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, puo' disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalita' che ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione e' indicata l'autorita' di vigilanza competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione e' redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalita', nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine.
3.Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
Entrata in vigore il 15 giugno 2015
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