Articolo 317 del codice delle assicurazioni private
Art. 317.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68))((45))------------AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Sentenze • 3
1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-01, n. 202012778Provvedimento:Leggi di più...- dichiarazione di stato del rischio·
- diritto di difesa·
- interpretazione analogica·
- motivazione del provvedimento sanzionatorio·
- principio di legalità·
- quantificazione della sanzione·
- regime del cumulo materiale delle sanzioni·
- sanzione amministrativa·
- tempestività di invio attestati·
- violazione art. 317 Cod. Ass.