Articolo 32 del codice delle assicurazioni private

Art. 32. Determinazione delle tariffe nei rami vita1.I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine puo' essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati.
2.Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 33, nonche' delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'ISVAP con regolamento.
3.La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa. Il bilancio dell'impresa che esercita i rami vita e' trasmesso all'ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l'attuario incaricato descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.
4.Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l'ISVAP puo' vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.
5.E' consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
6.L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.
Entrata in vigore il 13 ottobre 2005

Sentenze2


  • 1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-01, n. 202012778
    Provvedimento:
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    • dichiarazione di stato del rischio·
    • diritto di difesa·
    • interpretazione analogica·
    • motivazione del provvedimento sanzionatorio·
    • principio di legalità·
    • quantificazione della sanzione·
    • regime del cumulo materiale delle sanzioni·
    • sanzione amministrativa·
    • tempestività di invio attestati·
    • violazione art. 317 Cod. Ass.

  • 2. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2011-05-19, n. 201104420
    Provvedimento:
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    • aggiudicazione di appalto·
    • art. 32 del Codice delle Assicurazioni Private·
    • art. 86 co. 3 d.lgs. 163/2006·
    • contratti di assicurazione·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • giudizio sull'anomalia dell'offerta·
    • norme sulla concorrenza negli appalti pubblici·
    • premi assicurativi·
    • remunerabilità dei contratti assicurativi·
    • riserve tecniche·
    • valutazione discrezionale della stazione appaltante·
    • verifica di anomalia dell'offerta
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