Articolo 32 del codice delle assicurazioni private

Art. 32. Determinazione delle tariffe nei rami vita1.I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine puo' essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati ((e dai relativi rendimenti, in modo da non ledere la solvibilita' sul lungo termine.))2.Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto ((dei principi di cui)) all'articolo 33, nonche' delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'((IVASS)) con regolamento.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).
4.Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l'((IVASS)) puo' vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.
5.E' consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
6.L'impresa comunica all'((IVASS)) gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.
Entrata in vigore il 15 giugno 2015

Sentenze2


  • 1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-01, n. 202012778
    Provvedimento:
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    • dichiarazione di stato del rischio·
    • diritto di difesa·
    • interpretazione analogica·
    • motivazione del provvedimento sanzionatorio·
    • principio di legalità·
    • quantificazione della sanzione·
    • regime del cumulo materiale delle sanzioni·
    • sanzione amministrativa·
    • tempestività di invio attestati·
    • violazione art. 317 Cod. Ass.

  • 2. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2011-05-19, n. 201104420
    Provvedimento:
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    • aggiudicazione di appalto·
    • art. 32 del Codice delle Assicurazioni Private·
    • art. 86 co. 3 d.lgs. 163/2006·
    • contratti di assicurazione·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • giudizio sull'anomalia dell'offerta·
    • norme sulla concorrenza negli appalti pubblici·
    • premi assicurativi·
    • remunerabilità dei contratti assicurativi·
    • riserve tecniche·
    • valutazione discrezionale della stazione appaltante·
    • verifica di anomalia dell'offerta
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