Articolo 4 del codice delle assicurazioni private
Art. 4.((Ministro dello sviluppo economico))1.Il ((Ministro dello sviluppo economico)) adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Sentenze • 3
1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-01, n. 202012778Provvedimento:Leggi di più...- dichiarazione di stato del rischio·
- diritto di difesa·
- interpretazione analogica·
- motivazione del provvedimento sanzionatorio·
- principio di legalità·
- quantificazione della sanzione·
- regime del cumulo materiale delle sanzioni·
- sanzione amministrativa·
- tempestività di invio attestati·
- violazione art. 317 Cod. Ass.
2. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-06-09, n. 201706817Provvedimento:Leggi di più...- art. 183 Codice delle Assicurazioni Private·
- art. 329 d.lgs. 209/2005·
- art. 62 Regolamento ISVAP·
- compensazione delle spese di lite·
- giudizio amministrativo·
- mancata rimessa di premi riassicurativi·
- presunzione di responsabilità per posizione di garanzia·
- procedimento disciplinare IVASS·
- radiazione da registro intermediari IVASS·
- responsabilità degli intermediari riassicurativi