Articolo 141 del codice delle assicurazioni private
Art. 141. Risarcimento del terzo trasportato1.Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato e' risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo e' coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2.Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3.L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e' esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile puo' intervenire nel giudizio e puo' estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4.L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.
2.Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3.L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e' esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile puo' intervenire nel giudizio e puo' estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
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3. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-07-25, n. 202301067Provvedimento:Leggi di più...- art. 22 l. n. 241 del 1990·
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- diniego di accesso ai documenti·
- diritto di accesso ai documenti amministrativi·
- diritto di visione e estrazione copia documenti·
- incidente stradale·
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- trasparenza amministrativa·
- tutela degli interessati
4. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-10-20, n. 202315539Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento·
- art. 141, 148, 149, 150 d.lgs. 209/2005·
- art. 19, comma 3, e 27, comma 1-bis, Codice del Consumo·
- art. 310 CAP·
- compensazione delle spese di lite·
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- diritti dei consumatori·
- ne bis in idem·
- pratiche commerciali scorrette·
- regolamentazione settoriale·
- sanzione amministrativa pecuniaria
5. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-11-09, n. 202316709Provvedimento:Leggi di più...- Agcm·
- Art. 19, comma 3, Codice del Consumo·
- Art. 27, comma 1-bis, Codice del Consumo·
- Assorbimento delle censure·
- Codice delle Assicurazioni Private·
- Competenza esclusiva Agcm·
- Competenza IVASS·
- Divieto di bis in idem·
- Incompatibilità norme·
- Ne bis in idem·
- Pratiche commerciali scorrette·
- Sanzione amministrativa·
- Tutela consumatori·
- Violazione art. 148 d.lgs. 209/2005