Articolo 355 del codice delle assicurazioni private
Art. 355. Entrata in vigore1.Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2.In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia
e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
2.In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia
e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli