Articolo 134 del codice delle assicurazioni private

Art. 134. Attestazione sullo stato del rischio1.L'IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato.
1-bis.I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalita' stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui al comma 1.
1-ter.La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'IVASS di cui al comma 1, e' effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135.
2.Il regolamento prevede l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora gia' esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3.La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validita', comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni.
4.L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, e' acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.
4-bis.L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti gia' stipulati, purche' in assenza di sinistri con responsabilita' esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato e non puo' discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto. (57) (59)
4-ter.Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.
((4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito piu' favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unita' rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito piu' favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)).
4-quater.E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

--------------AGGIORNAMENTO (57)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 55-bis, comma 2) che "Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti". --------------AGGIORNAMENTO (59)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, nel modificare l'art. 55-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020".
Entrata in vigore il 29 febbraio 2020

Sentenze11


  • 1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-01, n. 202012778
    Provvedimento:
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    • dichiarazione di stato del rischio·
    • diritto di difesa·
    • interpretazione analogica·
    • motivazione del provvedimento sanzionatorio·
    • principio di legalità·
    • quantificazione della sanzione·
    • regime del cumulo materiale delle sanzioni·
    • sanzione amministrativa·
    • tempestività di invio attestati·
    • violazione art. 317 Cod. Ass.

  • 2. TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-04-11, n. 201704427
    Provvedimento:
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    • art. 314 d.lgs. n. 209/2005·
    • determinazione delle tariffe assicurative·
    • discri·
    • elusione dell'obbligo a contrarre·
    • libertà tariffaria·
    • obbligo a contrarre·
    • principio di mutualità assicurativa·
    • sanzione amministrativa pecuniaria

  • 3. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-09-07, n. 201609573
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • basi tecniche attuariali·
    • coerenza delle tariffe·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • elusione dell'obbligo a contrarre·
    • principio di libertà tariffaria·
    • proporzionalità della sanzione·
    • sanzione amministrativa·
    • verifica delle tariffe assicurative

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-02-10, n. 201601924
    Provvedimento:
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    • analisi delle basi tecniche·
    • art. 132 d.lgs. 209/2005·
    • art. 314 d.lgs. 209/2005·
    • compensazione delle spese di lite·
    • concetto giuridico indeterminato·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • elusione dell'obbligo di contrarre·
    • libertà di tariffazione·
    • principio mutualistico nel sistema assicurativo·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • tariffa significativamente elevata·
    • tariffe assicurative

  • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-02-10, n. 201601919
    Provvedimento:
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    • art. 314 d.lgs. 209/2005·
    • basi tecniche di riferimento·
    • concorrenza nel settore assicurativo·
    • criteri di determinazione delle tariffe assicurative·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • elusione dell'obbligo di contrarre·
    • obbligo di contrarre delle imprese di assicurazione·
    • parità di trattamento tra assicurati·
    • principio mutualistico nel sistema assicurativo·
    • ruolo dell'autorità di vigilanza·
    • sanzione amministrativa·
    • tariffe assicurative·
    • trasparenza delle tariffe assicurative·
    • valutazione delle sanzioni amministrative·
    • vigilanza assicurativa
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