Articolo 35 del codice delle assicurazioni private
Art. 35.Determinazione delle tariffe nei rami responsabilita' civile veicoli e natanti1.Nella formazione delle tariffe ((nei rami responsabilita' civile veicoli e natanti)) l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa puo' fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2.Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa puo' avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o piu' organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3.Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarita' o di eccezionalita' rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4.Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.
2.Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa puo' avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o piu' organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3.Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarita' o di eccezionalita' rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4.Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.
1. TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-04-11, n. 201704427Provvedimento:Leggi di più...- art. 314 d.lgs. n. 209/2005·
- determinazione delle tariffe assicurative·
- discri·
- elusione dell'obbligo a contrarre·
- libertà tariffaria·
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- sanzione amministrativa pecuniaria
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-02-10, n. 201601944Provvedimento:Leggi di più...- art. 132 d.lgs. n. 209 del 2005·
- art. 314 d.lgs. n. 209 del 2005·
- compensazione delle spese di lite·
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- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- elusione dell'obbligo di contrarre·
- onere istruttorio e motivazionale dell'Autorità di vigilanza·
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- sanzione amministrativa pecuniaria·
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3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-02-10, n. 201601924Provvedimento:Leggi di più...- analisi delle basi tecniche·
- art. 132 d.lgs. 209/2005·
- art. 314 d.lgs. 209/2005·
- compensazione delle spese di lite·
- concetto giuridico indeterminato·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
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- sanzione amministrativa pecuniaria·
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4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2016-02-10, n. 201601921Provvedimento:Leggi di più...- art. 314 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209·
- compensazione delle spese di lite·
- concetti giuridici indeterminati·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
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- onere istruttorio dell'Autorità di vigilanza·
- personalizzazione delle tariffe·
- premi significativamente elevati·
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5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-10-20, n. 201511991Provvedimento:Leggi di più...- autorità amministrativa indipendente·
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- elusione dell'obbligo legale a contrarre·
- libertà tariffaria·
- principio di legalità delle sanzioni amministrative·
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- sanzione pecuniaria·
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- violazione art. 132 d.lgs. 209/2005·
- violazione art. 314 d.lgs. 209/2005