Articolo 324 del codice delle assicurazioni private

Art. 324.(( (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dagli intermediari).))1.Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito ((delle attivita' di realizzazione e di distribuzione)) di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113 , comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, ((187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi,)) 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni:
a)richiamo;
b)censura;
c)sanzione amministrativa pecuniaria:
1) per le societa', da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;
2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro;
d)radiazione o, in caso di societa' di intermediazione, cancellazione.
2.Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La radiazione o la cancellazione della societa' di intermediazione e' disposta per fatti di eccezionale gravita'. La radiazione determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, comporta altresi' la cancellazione della societa' nei casi di particolare gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito.
3.La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con una delle sanzioni di cui al comma 1.
4.Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio di imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, le quali esercitano l'attivita' assicurativa o riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione, sono puniti con una delle sanzioni di cui al comma 1.
5.Quando le violazioni degli articoli, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei soli confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a)e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera c).
In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.
6.Quando la violazione degli articoli 30-decies e 121-bis riguarda un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di cui al medesimo comma. La misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione.
7.Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato e' definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice.
((7-bis.La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli intermediari iscritti al momento della commissione dell'illecito, anche se cancellati dal Registro.))------------AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Entrata in vigore il 25 gennaio 2021

Sentenze80


  • 1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-05-30, n. 202309130
    Provvedimento:
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    • annullamento ordinanza ingiunzione·
    • compensazione premi non consentita·
    • difetto di istruttoria·
    • effetto liberatorio pagamento premio·
    • interpretazione clausole polizza assicurativa·
    • procedimento amministrativo·
    • responsabilità intermediario assicurativo·
    • ricorso ex art. 700 c.p.c.·
    • sanzione amministrativa·
    • sanzione disciplinare broker·
    • travisamento dei fatti·
    • tutela della privacy·
    • violazione art. 1375 e 1175 c.c.·
    • violazione art. 183 D.Lgs. n. 209/2005·
    • violazione art. 47 Regolamento Isvap n. 5/2006·
    • violazione obblighi di diligenza e correttezza

  • 2. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-06-23, n. 202310654
    Provvedimento:
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    • compensazione delle spese di lite·
    • difetto di istruttoria·
    • diritto di difesa·
    • garanzia partecipativa·
    • leale collaborazione procedurale·
    • motivazione del provvedimento sanzionatorio·
    • oscuramento dei dati personali·
    • principio del contraddittorio·
    • principio di proporzionalità·
    • procedura sanzionatoria·
    • proporzionalità della sanzione·
    • radiazione dal registro degli intermediari assicurativi·
    • responsabilità amministrativa·
    • sanzione amministrativa·
    • tutela della privacy

  • 3. TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2024-09-09, n. 202416251
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento sanzionatorio·
    • appropriazione indebita·
    • art. 117 D.Lgs. 209/2005·
    • art. 324-octies TUAP·
    • art. 54 e 63 Regolamento IVASS n. 40/2018·
    • art. 60 c.p.a.·
    • discrezionalità amministrativa·
    • falsificazione documentazione·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • misura cautelare·
    • omissione versamento premi assicurativi·
    • proporzionalità della sanzione·
    • regolamento IVASS·
    • sanzione amministrativa·
    • separazione patrimoniale·
    • tenuta della contabilità·
    • tutela dei consumatori·
    • violazione art. 324 D.Lgs. 209/2005

  • 4. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-02-01, n. 202301827
    Provvedimento:
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    • compensazione delle spese·
    • difetto di istruttoria·
    • ordinanza ingiunzione·
    • oscuramento dei dati personali·
    • sanzione amministrativa·
    • sospensione dell'efficacia·
    • tutela della privacy·
    • violazione art. 183 CAP·
    • violazione art. 24 Cost.·
    • violazione art. 324 D.Lgs. 209/2005·
    • violazione art. 47 Regolamento ISVAP n.5/06·
    • violazione art. 6 CEDU·
    • violazione art. 7 L. 241/90

  • 5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-10-01, n. 202407873
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    • art. 329 del d.lgs. 209/2005·
    • cancellazione dal registro degli intermediari·
    • interpretazione art. 330 del d.lgs. 209/2005·
    • potestà sanzionatoria IVASS·
    • prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981·
    • procedimento disciplinare·
    • procedimento sanzionatorio disciplinare·
    • radiazione dal Registro unico degli intermediari·
    • ragionevole durata del procedimento amministrativo·
    • termine di contestazione degli addebiti ex art. 331 del d.lgs. 209/2005·
    • violazione art. 62 del Regolamento Isvap n. 5/2006
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