Articolo 76 del codice delle assicurazioni private
Art. 76.Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali((1.I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.))((65))1-bis.L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ((dimostra)) all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonche' i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei ((requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.)). ((65))((1-ter.Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.))((65))((1-quater.Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformita' a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:
a)i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;
b)i requisiti di professionalita' ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalita' e tenuto conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto;
c)i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo;
d)i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e)i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalita';
f)le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.))((65))((1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater sono altresi' determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di idoneita' si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione.))((65))((1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneita' dei propri esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresi' i titolari delle funzioni fondamentali.))((65))((2.Il difetto di idoneita', iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS.))((65))((2-bis.L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneita' dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.))((65))3.Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, ((si applicano i commi 2 e 2-bis.)). ((65))4.Il regolamento di cui ((ai commi 1-quater e 1-quinquies.)) stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2. ((65))---------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto".
a)i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;
b)i requisiti di professionalita' ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalita' e tenuto conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto;
c)i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo;
d)i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e)i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalita';
f)le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.))((65))((1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater sono altresi' determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di idoneita' si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione.))((65))((1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneita' dei propri esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresi' i titolari delle funzioni fondamentali.))((65))((2.Il difetto di idoneita', iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' deliberata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. La sostituzione e' comunicata all'IVASS.))((65))((2-bis.L'IVASS, secondo modalita' e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneita' dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.))((65))3.Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, ((si applicano i commi 2 e 2-bis.)). ((65))4.Il regolamento di cui ((ai commi 1-quater e 1-quinquies.)) stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2. ((65))---------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto".