Articolo 76 del codice delle assicurazioni private
Art. 76.((Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali))((1.I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza, graduati secondo i principi di proporzionalita' e tenuto conto della rilevanza e complessita' del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico sentito l'IVASS))((1-bis.L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha l'obbligo di dimostrare all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonche' i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1.))((2.Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. La sostituzione e' comunicata all'IVASS. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dall'IVASS che ordina la rimozione ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera e).))3.Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
4.Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.
4.Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.