Articolo 17 del codice delle assicurazioni private
Art. 17. Procedura per l'accesso in regime di stabilimento1.L'((IVASS)), entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all'autorita' di vigilanza dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa ((, per l'insieme delle sue attivita', copre il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ed il Requisito Patrimoniale Minimo calcolati in conformita' agli articoli 45-bis e 47-ter)).
2.L'((IVASS)) respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza ((del sistema di governo societario)) o della stabilita' della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attivita' presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilita' e di professionalita' ((di cui all'articolo 76.))3.L'((IVASS)) informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
4.L'impresa non puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorita' ha ricevuto dall'((IVASS)) la comunicazione di cui all'articolo 16. L'((IVASS)) trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla ((autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante)) e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
5.L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, ((...)), deve informarne l'((IVASS)) e l'autorita' di vigilanza dello Stato membro ((ospitante)) almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'((IVASS)), entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorita' competente dello Stato membro interessato. L'((IVASS)) trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.
2.L'((IVASS)) respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza ((del sistema di governo societario)) o della stabilita' della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attivita' presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilita' e di professionalita' ((di cui all'articolo 76.))3.L'((IVASS)) informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
4.L'impresa non puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorita' ha ricevuto dall'((IVASS)) la comunicazione di cui all'articolo 16. L'((IVASS)) trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla ((autorita' di vigilanza dello Stato membro ospitante)) e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
5.L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, ((...)), deve informarne l'((IVASS)) e l'autorita' di vigilanza dello Stato membro ((ospitante)) almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'((IVASS)), entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorita' competente dello Stato membro interessato. L'((IVASS)) trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.
Sentenze • 1
1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-13, n. 202216749Provvedimento:Leggi di più...- commisura delle sanzioni amministrative·
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